Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and repetitive complaints regarding sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio William Pilato inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pilato challenged the Milan Court of Appeal's confirmation of his conviction under Article 336 of the Penal Code, arguing defects in the sentencing calculation. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting they merely sought a re-evaluation of facts already thoroughly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic and repetitive complaints regarding sentencing calculation are inadmissible when the lower court has already adequately examined and dismissed the arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO ANTONIO WILLIAM nato a CALTANISSETTA il 08/05/1978 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 22011/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Antonio William Pilato era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alle decisioni sulla dosimetria della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze generiche e, comunque, reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il