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Ordinanza — n. 43915/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Florio Kriiss Thomas inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing the psychological element was absent and the sentence was too high. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains repetitive complaints regarding issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct arguments.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal Article 337 Penal Code psychological element procedural costs reiterazione di reati penali spese di difesa azione con domande successive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 337 cod. pen
21999/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Kriss Thomas Florio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINAN2A sul ricorso proposto da: FLORIO KRISS THOMAS nato a MONZA il 13/03/1993 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21999/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Kriss Thomas Florio era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza, in specie con riferimento all'asserita' assenza dell'elemento psicologico, e alla mancata riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità cc:Insegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso