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Ordinanza — n. 43914/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cristina Maxenti inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Maxenti challenged her conviction for the crime of bigamy, arguing violations of law and flaws in the evidence evaluation by the Milan Court of Appeal. The court rejected these grounds because her complaints were merely repetitive of those already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complainant reiterates grievances already adequately examined and rejected by the lower court with correct arguments, seeking only a mere re-evaluation of factual elements.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal bigamy conviction evidence evaluation procedural costs Cassa delle ammende lower court review reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 336 cod. pen
21987/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Cristina Maxenti era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 336 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAXENTI CRISTINA nato a MORBEGNO il 19/05/1989 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21987/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale Cristina Maxenti era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazioni di legge vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; ragioni la cui esposizione è stata replicata con la successiva memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso