Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing violations regarding evidence evaluation and sentencing. The court rejected these claims because they were merely repetitive grievances already thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they consist solely of repetitive complaints regarding issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IKHILE IYOBOSA ADAMS nato il 02/01/1984 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21803/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado con la quale Iyobosa Adams Ikhile era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, all'accertamento della responsabilità in relazione egli elementi oggettivi, nonché al trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della misura di sicurezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 6-8 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso