Criminal appeal dismissed for reiterative complaints regarding generic mitigating circumstances in a public prosecution case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Snopech inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Snopech challenged the lower court's confirmation of his conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing for generic mitigating circumstances that were already properly evaluated. The court rejected these claims as repetitive and noted that the remission of the complaint was irrelevant because the offense was prosecutable ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complainant reiterates grievances already adequately examined and dismissed with correct arguments by the district court, seeking only a re-evaluation of factual elements without new grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SNOPECH CRISTIAN nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21667/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado con la quale Cristian Snopech era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in Ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che in tale contesto è irrilevante la intervenuta remissione della querela, essendo stato il ricorrente condannato per un reato procedibile d'ufficio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso