Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds, rejecting generic complaints against sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Barraco inadmissible due to a lack of specific grounds. Barraco challenged a conviction for drug trafficking, arguing the lower court failed to recognize a mitigated sentencing scenario under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court rejected this because the appeal contained only generic complaints without a precise critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity, consisting merely of generic complaints without a precise critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO ANGELO nato a ERICE il 20/05/1992 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21570/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Angelo Barraco era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata del comma 5 del citato art. 73; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-2 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci