Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding mandatory sentencing provision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Marrocco inadmissible due to a lack of specific grounds. Marrocco argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court had not applied this mandatory provision. The court ruled that the appeal contained only generic complaints without a precise critique of the decision's reasoning or a specific request to apply the omitted law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; An appeal lacking specific grounds and precise criticism of the decision's reasoning is inadmissible under Article 600 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARROCCO GIUSEPPE nato a PARTINICO il 26/02/1974 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21568/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Giuseppe Marrocco era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata, nella quale manca il riferimento alla disciplina dell'art. 131-bis cod. pen, di cui non era stata sollecitata l'applicazione con l'appello; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso