Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Bellante inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bellante challenged a partial reform of his sentence for the crime under Article 368 of the Penal Code, arguing violations regarding the assessment of evidence and the absence of a psychological element. The court rejected these claims because they were repetitive grievances that had already been thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals based on repetitive complaints regarding facts and evidence already adequately examined by lower courts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANTE MARCO nato a PALERMO il 10/02/1977 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21536/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente, rideterminando la pena e concedendo un beneficio, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Marco Bellante era stato condannato in relazione al reato di cui ,all'art. 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all'affermazione della colpevolezza, in particolare con riferimento alla prospettata assenza dell'elemento psicologico; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis