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Ordinanza — n. 43899/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43899/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Lombardo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lombardo challenged the second-instance conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing violations of law and excessive sentencing. The court rejected these claims because the appellant's arguments were generic expressions of dissatisfaction rather than specific, critical analyses of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and consist merely of generic complaints without a precise critique of the decision's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds generic complaints rejection Article 367 c.p.p. Article 368 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
21535/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Salvatore Lombardo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO SALVATORE nato a PALERMO il 18/03/1976 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21535/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale Salvatore Lombardo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza e alla eccessività della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis