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Ordinanza — n. 43898/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43898/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sami Ferchichi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 337 and 235 of the Penal Code, alleging violations of law and evidence evaluation errors. The court rejected these claims because they constituted repetitive grievances that had already been thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are repetitive of those already adequately examined and dismissed by the lower court, particularly when the appellant merely solicits a re-evaluation of facts without new arguments.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal Article 360 c.p.p. adequately examined procedural costs motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI SAMI nato il 24/01/1988 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 21083/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale Sami Ferchichi era stato condannato in relazione ai reati di cui agli aril:t. 337 e 235 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in odine alla valutazione delle prove, alla. affermazione di colpevolezza per il secondo degli indicati reati e alla omessa esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-11 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso