Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive complaints already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Simone Barbetta inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Barbetta challenged a partial acquittal on other charges and a conviction for offenses under Articles 337 and 385 of the Penal Code, arguing violations regarding the psychological element of the crime. The court rejected these claims because they were repetitive grievances already thoroughly evaluated and dismissed with proper reasoning by the District Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complainant reiterates grievances already adequately examined and dismissed with correct arguments by the lower court, merely soliciting a re-evaluation of factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA SIMONE nato a GALLIPOLI il 27/01/1991 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; t R.G.N. 20995/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce riforma0-parzialmente, assolvendo l'imputato da altro reato, e confermava la pronuncia di primo grado con la quale Simone Barbetta era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di colpevolezza, in particolare con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci