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Ordinanza — n. 43895/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grievances already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefan Argintaru inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his conviction for theft, arguing violations of law regarding evidence evaluation and sentencing, but the court found these complaints were merely repetitive of those already thoroughly addressed by the District Court. Consequently, the court rejected the attempt to re-litigate factual elements without new arguments, upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are repetitive of those already adequately examined and dismissed by the lower court with correct arguments, and the appellant merely solicits a re-evaluation of facts without new grounds.

Parole chiave

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repetitive grievances inadmissible appeal criminal procedure evidence evaluation procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 337 cod. pen
20971/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado con la quale Stefan Argintaru era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20971/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado con la quale Stefan Argintaru era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di colpevolezza, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso