Italian court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding denial of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Iurlaro inadmissible due to a lack of specific motivation. Although the first-instance court had detailed its reasoning for denying general mitigating circumstances under Article 385 of the Penal Code, the appellant offered only generic complaints without precise criticism of the decision's content. Consequently, the court upheld the lower court's judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and consist merely of generic complaints without a precise critique of the decision's reasoning.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IURLARO FABIO (CUI 0355PUR) nato a MESAGNE il 08/09/1988 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20939/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Fabio Iurlaro era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pag. 3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso