Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and repetition of already examined issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giuseppe Trombini and Vito Graziano inadmissible. The appellants challenged a partial reform of their convictions regarding aggravated circumstances and sentencing, arguing for the exclusion of recidivism and generic mitigating factors. The court rejected these claims because Graziano's arguments lacked specificity while Trombini's merely reiterated issues already analyzed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they contain only generic complaints without specific criticism of the reasoning, or when they merely request a re-evaluation of facts without presenting new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROMBINI GIUSEPPE nato a TORINO il 19/04/1973 GRAZIANO VITO nato a PALERMO il 22/12/2000 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; Ak. R.G.N. 20932/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente, ritenendo l'assorbimento di una aggravante e riducendo le pene, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale Giuseppe Trombini e Vito Graziano erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-585 e 635 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa esclusione della recidiva (per Trombini), alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva con bilanciamento più favorevole; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto il Graziano ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; mentre il Trombini ha reiterato questioni già vagliate dal giudice di merito: sentenza impugnata con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il prevenuto ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d