Italian Court dismisses appeal as repetitive grievances already adequately examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Catapano inadmissible due to the repetition of grievances previously examined and dismissed by the lower court. Catapano challenged his conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing regarding evidence evaluation, psychological elements, and recidivism. The court rejected these claims because they merely solicited a re-evaluation of facts without new arguments, constituting a violation of procedural economy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grievances raised are repetitive of those already adequately examined and dismissed by the lower court with correct arguments, and the appellant merely seeks a re-evaluation of factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO EMANUELE nato a TARANTO il 13/10/1989 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20827/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia di primo grado con la quale Emanuele Catapano era stato condannato in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, all'affermazione della colpevolezza, alla sussistenza dell'elemento psicologico, all'omessa esclusione della recidiva e al mancato bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso