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Ordinanza — n. 43891/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late filing of generic mitigation and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant raised objections to generic mitigation and recidivism for the first time in this filing. The appellant had previously failed to include these specific legal grounds in the appeal to the Court of Appeal of Lecce. Consequently, the court rejected the request for re-evaluation of factual elements and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 385 c.p.; Art. 386 c.p.: Appeals must exhaustively state all legal grounds and factual objections at the appellate stage; arguments raised for the first time in the cassation appeal regarding generic mitigation or recidivism are inadmissible as they were not properly deduced earlier.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigation arguments recidivism exclusion late filing of grounds appellate procedure rules motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 385 c.p.
20786/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Savio Di Gioia era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 386 c.p.
art. 385 cod. pen
20786/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Savio Di Gioia era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA SAVIO nato a MESAGNE il 23/12/1987 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20786/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale Savio Di Gioia era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla esclusione della recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze per la prima volta con il ricorso per cassazione, non dedotte con l'atto di appello, e comunque in parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pag. 4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso