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Ordinanza — n. 43890/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to timing of new substitute penalty law application rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43890/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Bocale's appeal against the Bari Court of Appeal inadmissible. Bocale argued that the new law on substituting short custodial sentences with alternative penalties was not applied correctly, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the statutory rule that requests for the new substitute penalty regime must be made to the execution judge after a judgment becomes final, not during the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022; The request for the application of the new substitute penalty regime must be addressed to the execution judge after the judgment becomes final, rendering a cassation appeal based on this omission inadmissible.

Parole chiave

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substitute penalties cassation appeal inadmissible appeal execution phase final judgment timing esecuzione della pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
art. 385 cod. pen
20751/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Matteo Bocale era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCALE MATTEO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 27/07/1998 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE. R.G.N. 20751/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale Matteo Bocale era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata applicazione della nuova disciplina della sostituzione delle pene detentive brevi con pene sostitutive; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato, dato che l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che nei procedimenti pendenti in cassazione alla data di entrata in vigore di quel d.lgv., l'applicazione della nuova disciplina delle sanzioni sostitutive può essere richiestaMl'interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, al giudice dell'esecuzione; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso