Criminal appeal dismissed as inadmissible due to reiterative complaints already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Talamo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Talamo challenged a second-instance conviction for recidivism, arguing the lower courts failed to exclude recidivism and rejected his requests for alternative sanctions. The court rejected these claims because they were merely repetitive grievances that had already been thoroughly examined and dismissed with proper reasoning by the District Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complainant reiterates grievances already adequately examined and dismissed with correct arguments by the lower court, seeking only a re-evaluation of factual elements without new grounds.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMO VINCENZO nato a NAPOLI il 01/10/1981 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20737/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Vincenzo Talamo era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla omessa esclusione.della recidiva, al rigetto delle richieste di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso