Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and generic complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kanit Badr Eddine inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant challenged a conviction for theft under Article 385 of the Penal Code, arguing excessive sentencing and denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they amounted to generic complaints without precise criticism of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely express generic dissatisfaction with the sentencing or denial of mitigation without analyzing the actual reasoning of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANIT BADR EDDINE nato a ALESSANDRIA il 24/12/1995 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20736/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale Badr Eddine Kanit era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso