Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Della Volpe inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged his conviction for theft, arguing a lack of intent and offensiveness, but failed to provide specific critiques of the lower court's reasoning. The court rejected these generic grievances as lacking the required specificity to justify a re-evaluation of the factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely devoid of the requirement of specificity, manifesting only in generic complaints without any actual and precise criticism of the motivational tenor of the decision under appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VOLPE SALVATORE nato a TEVEROLA il 25/08/1972 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20730/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Salvatore Della Volpe era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova e alla affermazione di colpevolezza, in particolare in relazione alla assenza del dolo e della offensività della condotta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 2-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis