Criminal appeal dismissed as inadmissible due to reiterative complaints already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fortuna Parisi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Parisi challenged the appellate court's confirmation of his conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, specifically arguing against the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were repetitive grievances that had already been thoroughly evaluated and dismissed with proper reasoning by the District Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complainant reiterates grievances already adequately examined and dismissed with correct arguments by the lower court, seeking only a mere re-evaluation of factual elements.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI FORTUNA nato a PORTICI il 24/04/1966 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 20603/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale Fortuna Parisi era stata condannata in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. innpugn.), che la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il