Cassation appeal dismissed for lack of adequate confrontation with appellate court's reasoning on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Francesco Del Giudice, challenged the appellate court's refusal to consider generic mitigating circumstances and the application of recidivism. The court found the appeal manifestly unfounded because it merely repeated previous grievances without adequately addressing the appellate court's detailed responses regarding the appellant's criminal history and the specific circumstances of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to adequately confront the answers provided by the appellate court, particularly when the lower court's reasoning is sufficient and free of defects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/03/1982 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 19/12/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 2/10/2020 dal locale Tribunale, con la quale Francesco Del Giudice era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva.
3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - pur riproponendo le medesime censure avanzate con il gravame - non si confronta adeguatamente con le risposte offerte dalla Corte di appello, che risultano del tutto adeguate e prive di vizi. In particolare, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha evidenziato non solo l'assenza di elementi positivi da valorizzare, ma anche la presenza di numerosi argomenti di segno contrario, quali le plurime condanne (quattro) per delitti a fine di lucro e, in generale, i moltissimi precedenti penali, anche recenti, oltre alla notevole entità dell'IVA evasa con il reato qui a giudizio. Questi argomenti, poi, hanno giustificato anche il riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale, peraltro con aumento di pena - da parte del primo Giudice - inferiore a quanto dovuto; la stessa recidiva, in ogni caso, non aveva costituito motivo di appello, così da non poter formare argomento di ricorso in sede di legittimità.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Il Co igliere estensore Il