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Ordinanza — n. 43880/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for abandoning animal as facts support conviction and no new arguments presented.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for animal abandonment. The appellant argued against the finding of liability and the denial of mitigating circumstances, but the court noted these were already rejected by the trial judge. The decision relied on established facts showing the dog suffered in a hot, confined space and applied consistent legal standards regarding animal cruelty.

Regesto Legislator

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Art. 544-ter cod. pen.; Art. 727 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals in cassation cannot reiterate unmodified grievances from the trial court without new logical reasoning, and factual findings on animal abandonment stand if supported by objective evidence of suffering.

Parole chiave

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animal abandonment cassation inadmissibility mitigating circumstances dog welfare criminal appeal circostanza attenuante difesa penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 544-ter cod. pen.
Premesso che con sentenza dell'11/10/2021 il Tribunale di Firenze condannava Silvia Zinfollino alla pena dell'ammenda di 1200,00 euro, riqualificando il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen., in contestazione, nel reato di cui all'art.
Art. 727, comma 2 cod. pen.
pen., in contestazione, nel reato di cui all'art. 727, comma 2, cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 544-ter cod. pen
Premesso che con sentenza dell'11/10/2021 il Tribunale di Firenze condannava Silvia Zinfollino alla pena dell'ammenda di 1200,00 euro, riqualificando il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen., in contestazione, nel reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli
(per tutte, Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINFOLLINO SILVIA nato a RIVOLI il 22/06/1981 avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'11/10/2021 il Tribunale di Firenze condannava Silvia Zinfollino alla pena dell'ammenda di 1200,00 euro, riqualificando il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen., in contestazione, nel reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen.

2. Rilevato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto appello (poi convertito in ricorso per cassazione), lamentando, con il primo motivo, l'affermazione di responsabilità, in assenza degli elementi costitutivi della contravvenzione, e, con il secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le stesse censure sono state poi confermate con una memoria.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato.

4. Rilevato che il primo motivo è inammissibile, poiché non è consentito, in sede di legittimità, riproporre acriticamente le medesime doglianze disattese dal giudice di merito con adeguata motivazione priva di vizi logici. Il Tribunale, infatti, con solida esposizione degli esiti istruttori, ha rilevato che l'animale di proprietà della ricorrente era stato trovato in un furgone chiuso, lasciato per ore in uno stato di sofferenza in un abitacolo con poco spazio per respirare, in una giornata di giugno con temperatura di 30 gradi, e proprio nelle ore centrali.

Ancora, il Giudice ha evidenziato che la ricorrente, valutando come preminente la supposta necessità di frequentare un corso, aveva lasciato il proprio cane in una situazione di oggettiva sofferenza, alla luce delle obiettive e non contestate circostanze appena richiamate. Corretto, inoltre, è il richiamo - contenuto nella stessa sentenza - al costante indirizzo secondo cui costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione. (per tutte, Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli, Rv. 265267: fattispecie relativa ad animali domestici tenuti in luogo privo di un ricovero adeguato, denutriti, dissetati con acqua piovana e circondati dalle loro feci).

5. Considerato, con riguardo alla seconda censura, che la motivazione risulta adeguatamente argomentata e logicamente coerente nell'esaminare le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio. In assenza di elementi positivi, infatti, il Giudice ha negato le circostanze attenuanti generiche, e la natura palesemente fattuale del motivo di appello impedisce di superare l'argomento del Tribunale.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C