Criminal appeal dismissed as inadmissible due to counsel's lack of special bar registration under Art. 613 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the counsel who signed the petition was not registered on the special bar roll required for Supreme Court proceedings. Although the lower court had acquitted the defendant, the procedural defect regarding the lawyer's qualification rendered the appeal void. Consequently, the Court ordered the appellant to pay the associated court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.: The signature of an attorney not enrolled in the special roll of the Court of Cassation renders the appeal inadmissible, even if the original act was erroneously filed as an appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO MARIO nato a CASTROREALE il 01/01/1968 avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOI dato avviso alle p_altij udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 13/7/2022 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto assolveva Mario Miano dal reato di cui all'art. 169 cod. pen. per particolare tenuità del fatto.
2. Rilevato che propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione) l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza o, in subordine, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato - Maruzza Pina del foro di Barcellona Pozzo di Gotto - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. Considerato, peraltro, che non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208).
4. Rilevato, peraltro, che, con atto del 20/4/2023, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto sottoscritto dallo stesso e dal procuratore speciale Avv. Pino Maruzza.
5. Rilevato, pertanto, che - dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione - il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 nsigriere estens