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Ordinanza — n. 43874/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a new factual reading of evidence already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Paolo Bresciani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bresciani argued that his criminal conviction for tax fraud relied solely on presumptions without concrete evidence, though the lower courts had already confirmed the finding based on the 'integrated hope meter' derived from factual data provided by the taxpayer and commercial partners. The court rejected the appeal because it attempted to obtain a more favorable factual evaluation of evidence already examined by the judges of the case, a power not granted to the Court of Legality.

Regesto Legislator

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Art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when it attempts to obtain a new reading of the same evidentiary emergencies already examined by the judges of the case, seeking a different factual evaluation not permitted to the Court of Legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility tax fraud conviction integrated hope meter factual evaluation power lower court evidence onere della prova del contribuente inchiesta per frode fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Premesso che con sentenza del 16/1/2023 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 17/11/2021 dal locale Tribunale, con la quale Paolo Bresciani era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI PAOLO nato a SARNICO il 07/10/1973 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 16/1/2023 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 17/11/2021 dal locale Tribunale, con la quale Paolo Bresciani era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando che la responsabilità sarebbe stata affermata esclusivamente in forza di presunzioni tributarie prive di riscontri.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - riproponendo le medesime censure avanzate in appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

4. Rilevato, inoltre, che la doglianza trascura che la sentenza impugnata si connota per piena logicità, aderenza alle risultanze dibattimentali ed assenza di contraddizioni. In particolare, la responsabilità del Bresciani è stata confermata in ragione del cd. "spesometro integrato", basato non su dati meramente ipotetici, ma su elementi fattuali forniti dallo stesso contribuente o dai suoi partner commerciali. Si è sottolineato, dunque, che l'analisi, pur utilizzando il metodo induttivo a fini di calcolo, aveva preso le mosse da dati oggettivamente esistenti, proprio perché provenienti dagli stessi soggetti interessati, che avevano permesso di quantificare - in capo alla società amministrata dal Bresciani - operazioni passive per un ammontare reale ampiamente inferiore a quello dichiarato. L'imputato, peraltro, non aveva fornito alcun documento di segno contrario, così confermando ulteriormente la fondatezza della contestazione. Nessun vizio di motivazione, dunque, può essere riscontrato.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 20