Cassation appeal dismissed as inadmissible due to party agreement on penalty under Art. 599-bis and lack of translation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously agreed to the penalty reduction under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant claimed they requested translation for the appeal hearing, but the appellate court's record showed no such request was made. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred without formalities, imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals against penalty reduction sentences under Art. 599-bis when parties have agreed to the outcome and no procedural defects exist.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGLIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 15/01/1976 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI-- iclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 27/4/2023 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Salvatore Sagliano con la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord a data 20/10/2022.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando che - detenuto per altro - avrebbe chiesto di esser tradotto per l'udienza di appello, senza che tuttavia la Corte si pronunciasse.
4. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile.
3. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame ed a conferire apposita procura speciale al difensore. Nessuna richiesta di traduzione dell'imputato per l'udienza del 27/4/2023, peraltro, risulta dalla sentenza, né dai verbali di udienza che questa Corte ha legittimamente verificato.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2022 Il :ohsigliere estensor