Ordinanza — n. 43866/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 24/2/2023 la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa il 15/12/2021 dal Tribunale di Vasto, con la quale Sergio Romano Paganelli era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un anno di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un anno di reclusione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANELLI SERGIO ROMANO nato a ROMA il 10/04/1957 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 24/2/2023 la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa il 15/12/2021 dal Tribunale di Vasto, con la quale Sergio Romano Paganelli era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di un anno di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione, lamentando che l'istruttoria non avrebbe provato i presupposti del reato, quali l'oggettiva inesistenza dell'operazione e la presentazione della dichiarazione, anche alla luce dello storno della prima con nota di credito n. 2 del 30/1/2014.
3. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - richiamando gli argomenti oggetto di gravame - tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Il ricorso, peraltro, trascura í congrui e solidi argomenti spesi dalla Corte di appello a riscontro del carattere puramente fittizio della cessione del brevetto oggetto di fattura; ossia 1) che cedente e cessionaria erano amministrate dal ricorrente;
2) che il presunto trasferimento del brevetto non era mai stato formalizzato e registrato;
3) che l'emissione della fattura era singolarmente avvenuta proprio in coincidenza con la chiusura della contabilità di fine anno, così come la nota di credito emessa a distanza di meno di un mese. Ancora, la sentenza ha sottolineato che il Paganelli, nella qualità indicata, doveva ritenersi certamente a conoscenza delle condizioni finanziarie di entrambe le società, così confermandosi anche il dolo di evasione, espresso dall'utilizzo in dichiarazione (IVA 2014) di una fattura relativa ad un'operazione accertata - con argomento solido e non censurabile - come inesistente. Infine, la Corte ha evidenziato l'irrilevanza dei rapporti di debito/credito tra la cessionaria ed altra società (Agricola Ferigli s.r.I.) ancora con ragionamento non censurabile, sottolineandone la risalenza rispetto alla presunta cessione del brevetto.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Il C9rfsigliere estenso