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Ordinanza — n. 43777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses prejudicial referral due to lack of factual description and insufficient reasoning by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the prejudicial referral regarding territorial jurisdiction inadmissible. The lower court failed to describe the specific facts of the alleged crimes or provide an autonomous evaluation of the defendant's defense. Consequently, the referral lacked the required elements of self-sufficiency and reasonable presumption of the issue's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 24-bis c.p.p.; The lower court must autonomously describe the factual basis and evaluate the defense's arguments, ensuring the prejudicial question is sufficiently framed for a reasonable presumption of its admissibility.

Parole chiave

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prejudicial referral inadmissibility territorial jurisdiction competence self-sufficiency requirement factual description obligation reasonable presumption admissibility trasmissione per incompetenza impugnabilità della decisione di rinvio inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 24-bis c.p.p.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 24-BIS C.P.P. (Imputato: DI GIOVANNI MICHELE nato a CERIGNOLA il 05/08/1982) ordinanza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
ART. 24-BIS C.P
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 24-BIS C.P.P.
art. 24-bis cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 24-BIS C.P.P.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 24-BIS C.P.P. (Imputato: DI GIOVANNI MICHELE nato a CERIGNOLA il 05/08/1982) ordinanza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rimesso in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione della competenza territoriale alla Corte di cassazione in relazione ai delitti di ricettazione e uso di atto falso ascritti all'imputato, è inammissibile in quanto non sono state rispettate tutte le condizioni per il rinvio pregiudiziale ed in particolare, in difetto del rispetto del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, risultando del tutto omessa la descrizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie oggetto del giudizio, l'indicazione - sia pure succinta - degli elementi di fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione del delitto di ricettazione e di uso di atto falso dell'imputato, nonché infine di dare conto attraverso un'autonoma valutazione delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere fondata l'eccezione difensiva, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo dell'atto di parte a tale fine allegato al verbale d'udienza; considerato che, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, il giudice «che appare condividere la prospettazione difensiva ha l'onere di esporre le questioni, analizzarle, e compiere una preliminare delibazione della fondatezza e prospettare l'impossibilità di risolverla con gli strumenti ordinari (Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023), essendo necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione della fondatezza della questione; osservato, pertanto, che la richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consiglier Est