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Ordinanza — n. 43775/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to specify grounds for the complaint under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giancarla Benincasa inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant complained about the acquittal of the accused but failed to specify the exact grounds for his criticism in the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required elements to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the complaint lacks specific grounds, preventing the reviewing judge from identifying the arguments and exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement Code of Criminal Procedure supervisory power acquittal complaint motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Benincasa Giancarla; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato proscioglimento dell'imputata, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA GIANCARLA nato a TORINO il 22/06/1984 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Benincasa Giancarla; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato proscioglimento dell'imputata, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigfier estensore Il P sidente