Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Rando's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal regarding fraud, while the second ground concerning threats was manifestly unfounded. Furthermore, the appeal was rejected because the second ground was too generic and failed to meet the specific requirements of the criminal procedure code for a valid challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints reiterating lower court findings without new arguments or addressing the specific reasoning provided are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDO GIOVANNI nato a MESSINA il 14/05/1971 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rando Giovanni e le conclusioni depositate dalla parte civile; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.640 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen. è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto dimostrato il reato di minaccia in considerazione della piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Deve essere, inoltre, evidenziato che il motivo di appello inerente al reato di cui all'art. 612 cod. pen. era assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.; l'appellante si era, infatti, limitato ad affermare che le dichiarazioni della persona offesa non avrebbero trovato riscontro esterno (vedi pag. 6 dei motivi di appello) senza confrontarsi in alcun modo con le motivazioni fornite sul punto dal Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile La Verga Stefano in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 28/08/2023, dall'Avv. Silvestro Rosario Saja a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;
Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Con, jgfi re estensore La