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Ordinanza — n. 43771/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging appellate court's reasoning logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Pagliaro's appeal inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's reasoning on fraud and recidivism. Pagliaro argued the appellate court's motivation was illogical, but the law prohibits the supreme court from re-evaluating the factual findings or logical consistency of the trial court's decision. Consequently, the appeal was dismissed, and Pagliaro was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute its own assessment of evidence, rendering appeals based on alleged illogical motivation inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of reasoning appellate court logic fraud conviction recidivism assessment motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIARO MARCO nato a PESCARA il 16/02/1965 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pagliaro Marco; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentatívo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 3/4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo í giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Co iiTe estensore I