Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding appeal court's fraud liability reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of specific grounds in the arguments presented by the appellant. The appellant criticized the appellate court's reasoning on fraud liability and sentencing but failed to provide new, precise arguments distinct from those already addressed in the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible for lack of specificity when the grounds do not explicitly articulate and argue critical points regarding the factual or legal reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO ANTONIO nato a TORINO il 09/02/1969 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Maggio Antonisto; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in punto di responsabilità e si eccepisce la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa;
Considerato che il secondo motivo di ricorso nella parte cui il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico e manifestamente infondato. La difesa si limita a sostenere tale carenza motivazionale, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito con motivazione priva di aporie e manifeste illogicità (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).
Deve essere ricordato, in proposito, che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliera estens