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Ordinanza — n. 43769/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds in the complaint under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Riccardo Corsini inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The sole ground of appeal, which alleged a failure to evaluate grounds for acquittal, was rejected because the lower court's reasoning was logically sound. The court ruled that the complaint failed to specify the elements supporting the criticism, preventing the appellate judge from identifying the specific issues raised.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the complaint lacks the required specific elements to allow the appellate judge to identify the grounds of criticism and exercise their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement Code of Criminal Procedure appellate review limits procedural defects motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Corsini Riccardo Antonio; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI ANTONIO RICCARDO nato a BARI il 06/05/1971 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Corsini Riccardo Antonio; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione dì individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Co)si94.e estensore Il Presidente