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Ordinanza — n. 43766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IQBAL ZAFAR nato il 01/01/1966 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Iqbal Zafar; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura la mancata traduzione della sentenza impugnata nella lingua dell'imputato, è manifestamente infondato. Il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui «l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim Karima, Rv. 275103); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), sì limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Parole chiave

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diritto di traduzione difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero censura formulata in modo carente censura costituzionale riconoscimento di decisioni straniere

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui «l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IQBAL ZAFAR nato il 01/01/1966 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iqbal Zafar; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura la mancata traduzione della sentenza impugnata nella lingua dell'imputato, è manifestamente infondato. Il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui «l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim Karima, Rv. 275103); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato, è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), sì limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtellí, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023