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Ordinanza — n. 43762/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific factual and legal arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bifulco Maria Mercuria and Bifulco Rosa inadmissible. The appellants argued against the lower court's dismissal of their appeal but failed to provide specific factual or legal rebuttals to the court's reasoning. The court ruled that the appeals were inadmissible because they lacked the required specificity mandated by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals are inadmissible for lack of specificity of grounds when the critical points regarding the facts or legal basis of the decision are not explicitly stated and argued, and no specific refutation of the logical and factual foundations is presented.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal factual rebuttal legal argumentation Court of Cassazione procedural defect specific grounds allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019
268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIFULCO MARIA MERCURIA nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 12/09/1979 BIFULCO ROSA nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 03/07/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Bifulco Maria Mercuria e Bifulco Rosa; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune a entrambe le imputate, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata e non venga esposta una specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti indicati in motivazione (vedi Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Co sigÚre estensore Il President