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Ordinanza — n. 43761/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appellate court's factual findings on criminal liability cannot be re-evaluated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43761/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Soudassi Oussama inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different reading of procedural data and questioned the reliability of evidence sources regarding his criminal liability. The court rejected this, citing the principle of preclusion which forbids the cassation court from re-evaluating the factual findings or logical consistency of the appellate court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the appellate court's judgment on criminal liability, as such review is strictly precluded by law.

Parole chiave

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preclusion principle criminal liability appellate review inadmissible appeal factual findings motivi di cassazione ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUDASSI OUSSAMA (CUI 04MIELO) nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 23/12/1998 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Soudassi Oussama; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.