Ordinanza — n. 43756/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIN ALEXANDRU nato il 29/11/1970 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Sain Alexandru; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale l'imputato lamenta la violazione dell'art.512 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. Il ricorrente non tiene conto che il giudizio è stato definito con le forme del rito abbreviato con conseguente inapplicabilità dell'istituto della lettura previsto dall'art. 512 cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui l'imputato lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43756/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui la difesa eccepisce la carenza di motivazione in ordine al reato di lesioni è manifestamente infondato; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di lesioni (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIN ALEXANDRU nato il 29/11/1970 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sain Alexandru; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale l'imputato lamenta la violazione dell'art.512 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. Il ricorrente non tiene conto che il giudizio è stato definito con le forme del rito abbreviato con conseguente inapplicabilità dell'istituto della lettura previsto dall'art. 512 cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui l'imputato lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui la difesa eccepisce la carenza di motivazione in ordine al reato di lesioni è manifestamente infondato; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di lesioni (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
Rilevato che l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova la manifesta infondatezza dell'ulteriore censura con la quale il ricorrente invoca una pronuncia di estinzione del reato per mancanza della condizione di procedibilità, deve essere rimarcato in proposito che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso la persona offesa ha sporto tempestiva querela in data 24 giugno 2016. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliér