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Ordinanza — n. 43755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA ALBERTO nato a PIAZZA ARMERINA il 23/05/1985 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Gioia Alberto; Ritenuto che la doglianza con la quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondata. I giudici di merito hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui è onere del difensore di corredare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento di idonea motivazione dell'impossibilità di nominare un sostituto processuale (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01; da ultimo Sez. 4, n. 31880 del 05/07/2023, Yaffa, non massimata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di merito hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui è onere del difensore di corredare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento di idonea motivazione dell'impossibilità di nominare un sostituto processuale (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01; da ultimo Sez. 4, n. 31880 del 05/07/2023, Yaffa, non massimata).

Parole chiave

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diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico nomina del difensore d'ufficio omissione del difensore inidoneità medica procedimento in contumacia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA ALBERTO nato a PIAZZA ARMERINA il 23/05/1985 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gioia Alberto; Ritenuto che la doglianza con la quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondata. I giudici di merito hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui è onere del difensore di corredare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento di idonea motivazione dell'impossibilità di nominare un sostituto processuale (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01; da ultimo Sez. 4, n. 31880 del 05/07/2023, Yaffa, non massimata).

Considerato che l'ulteriore doglianza contenuta nel ricorso, che lamenta violazione di legge in ordine al mancato differimento dell'udienza di appello a causa dell'impossibilità dell'imputato a parteciparvi per ragioni di salute, risulta manifestamente infondata, in quanto il giudizio di secondo grado è stato celebrato nelle forme della trattazione cartolare senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23-bis I. 176/2020, sicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato può dirsi integrata, non avendo questi presentato tramite il proprio difensore richiesta per la discussione orale dell'appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Cons