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Ordinanza — n. 43754/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43754/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARNO FRANCESCO nato a BAIANO il 24/06/1956 SARNO GIULIO nato a BAIANO il 01/04/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE. APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43754/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi di Sarno Francesco e Sarno Giulio; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso con cui Sarno Francesco lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARNO FRANCESCO nato a BAIANO il 24/06/1956 SARNO GIULIO nato a BAIANO il 01/04/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE. APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Sarno Francesco e Sarno Giulio; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso con cui Sarno Francesco lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolleitta, Rv. 281112 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di Sarno Francesco e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Dispone lo stralcio della posizione del ricorrente Sarno Giulio, mandando la cancelleria per la formazione di un distinto fascicolo da trasmettere alla seconda sezione per la trattazione del ricorso, considerata la non manifesta infondatezza del motivo sul trattamento sanzionatorio.