Italian Court dismisses appeals as specific grounds are merely repetitive of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Qatani Mohamed and Qatani Amine inadmissible. The appellants argued that the Court of Appeal failed to recognize a mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code, but the court found these grounds to be non-specific. The court determined that the arguments merely repeated those already rejected by the appellate court without providing new legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Appeals are inadmissible when the grounds cited are non-specific and amount to a mere repetition of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QATANI MOHAMED nato il 18/11/1981 QATANI AMINE nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Qatani Mohamed e Qatani Amine; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che censura sotto il profilo motivazionale il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è aspecifico perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 2). La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Con gl