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Ordinanza — n. 43749/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to specific and repetitive grounds regarding fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Faustino Panella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's first two grounds regarding the interpretation of fraud elements and his criminal responsibility were specific but merely repetitive of arguments already conclusively addressed by the Court of Appeal. Furthermore, the third ground alleging nullity due to violations of probation suspension rules was deemed manifestly unfounded because the defendant had already previously benefited from a suspended sentence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific but merely repetitive of arguments already fully and conclusively examined by the court of first instance in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds fraud conviction suspended sentence Cassa delle ammende abbandono del procedimento per truffa pene condizionali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 163 cod. pen.
in considerazione del fatto che l'imputato aveva già usufruito una volta del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. con sentenza divenuta irrevocabile in data 28/02/2020.
Art. 164 cod. pen.
Art. 165 cod. pen.
I giudici di merito, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, hanno correttamente applicato il disposto dell'art. 165, commi primo e secondo, cod.
Art. 640 cod. pe.
Letto il ricorso di Panella Faustino; Ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta erronea interpretazione dell'art. 640 cod.
art. 163 cod. pen
in considerazione del fatto che l'imputato aveva già usufruito una volta del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANELLA FAUSTINO nato a TRENTO il 15/01/1965 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Panella Faustino; Ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta erronea interpretazione dell'art. 640 cod. pe . e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed alla penale responsabilità dell'imputato sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa;

Ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza conseguente alla violazione degli artt. 163, 164 e 165 cod. pen. è manifestamente infondato. I giudici di merito, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, hanno correttamente applicato il disposto dell'art. 165, commi primo e secondo, cod. pen. in considerazione del fatto che l'imputato aveva già usufruito una volta del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. con sentenza divenuta irrevocabile in data 28/02/2020.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Co