Italian Court dismisses appeal as specific and reiterative of lower court's criminal liability findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Diego Marzano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's finding of criminal responsibility, but the Court found his grounds were specific and repetitive of arguments already addressed in the second instance. Consequently, the appellate court's exhaustive reasoning regarding the evidence and lack of manifest contradictions was upheld, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific and reiterative of arguments already fully addressed by the court of second instance without manifest contradictions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO DIEGO nato a NARDO' il 27/12/1974 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marzano Diego; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 20