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Ordinanza — n. 43747/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Patrick Joseph inadmissible due to insufficient specificity in its grounds. The appellant challenged the reasoning behind a declaration of responsibility but failed to cite the exact elements supporting his criticism. Consequently, the court ruled that the generic nature of the arguments prevented the exercise of judicial review required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; An appeal lacking specific elements detailing the grounds for criticism is inadmissible as it prevents the appellate judge from identifying the specific reliefs raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specificity requirement judicial review limits motivi di cassazione contenzioso tributario motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Patrik Joseph; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRICK JOSEPH nato il 25/12/1964 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Patrik Joseph; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 e ,estensore ri Pres