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Ordinanza — n. 43745/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Giuseppe Grosso inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground of appeal generic and repetitive of arguments already rejected at the appellate level, while the second ground was inadmissible because the lower court's denial of general mitigating circumstances was sufficiently motivated without needing to address every favorable element. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the specific requirements for review under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and non-repetitive; general mitigating circumstances are denied if the lower court reasonably identifies decisive factors without exhaustive enumeration of all elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility generic grounds of appeal repetitive arguments general mitigating circumstances Italian Supreme Court pluralità di motivazioni motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO GIUSEPPE nato a BELVEDERE MARITTIMO il 03/03/1961 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grosso Giuseppe; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta travisamento della prova di penale responsabilità dell'imputato, è generico ed aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 4/5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pagina 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Cons lier estensore Il Presia