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Ordinanza — n. 43744/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses appeal for generic constitutional complaints lacking specific factual impact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43744/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Grassi inadmissible due to the generic nature of his constitutional exceptions. The appellant argued violations of Articles 3 and 24 of the Constitution regarding fraud charges, but the court found his arguments lacked specific reasoning on the violation's impact on the proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was logical and addressed the specific facts without illogical gaps.

Regesto Legislator

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Art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.; Constitutional complaints must be specific and demonstrate a concrete impact on the proceedings, failing if they are merely generic or reiterative of arguments already conclusively addressed by the appellate court.

Parole chiave

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constitutional complaint genericity requirement fraud charge procedural admissibility specific impact analysis eccezione di incostituzionalità ricorso costituzionale all'estero vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.
Rilevato che l'eccezione di costituzionalità dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. è inammissibile per genericità in quanto priva di alcuna argomentazione in ordine alla fondatezza della questione ed alla specifica incidenza che la presunta violazione degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI ALESSIO nato a LEGNANO il 08/02/1974 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grassi Alessio e la memoria conclusiva depositata in data 7 settembre 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l'Avv. Antonino Santangelo ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e ribadito la tempestività del ricorso. Rilevato che l'eccezione di costituzionalità dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. è inammissibile per genericità in quanto priva di alcuna argomentazione in ordine alla fondatezza della questione ed alla specifica incidenza che la presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. avrebbe avuto sulla vicenda processuale dell'imputato.

Ritenuto che i tre motivi dei ricorsi proposti dall'imputato, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, all'individuazione dell'imputato come autore del reato nonché la violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio sono aspecifici in quanto reiterativi di medesirne doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigli9re gtensore La Presid