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Ordinanza — n. 43743/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific and inadmissible due to repetitive grievances already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Djuric Bruno inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment and contested recidivism and sentencing enhancements, but the court found these grievances were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specificity and failed to present new arguments, applying established principles regarding the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific only by reiterating grievances already examined and rejected in the second instance without presenting new arguments or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances specificity requirement second instance review procedural costs non-punishment plea recidivism contest motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Djuric Bruno; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
Rilevato che la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
283044 - 01), Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il riconoscimento della recidiva, l'eccessività dell'aumento di pena disposto per la continuazione, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Djuric Bruno; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018
non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV.
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022
274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJURIC BRUNO nato a BOLOGNA il 27/08/1979 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Djuric Bruno; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'esimente.

La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il riconoscimento della recidiva, l'eccessività dell'aumento di pena disposto per la continuazione, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod, pen., è aspecifico perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 5/6);

Rilevato che la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. è manifestamente infondata; i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, Rv. 273117 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2