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Ordinanza — n. 43741/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating trial court evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43741/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Monaco Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the trial court's assessment of criminal liability evidence and the credibility of sources. The court rejected this because the law precludes the cassation court from re-evaluating evidence or substituting its own judgment for that of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; The Court of Cassation is precluded from re-evaluating evidence or substituting its own judgment for that of the trial court, rendering appeals based on differing assessments of proof inadmissible.

Parole chiave

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preclusion cassation evidence re-evaluation criminal liability proof trial court judgment inadmissible appeal motivi di cassazione cose trasportate e animali sfuggiti imposta sui cani

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
art. 636 cod. pen
216260); Ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui all'art. 636 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO GIUSEPPE nato a CATANIA il 28/07/1980 avverso la sentenza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Monaco Giuseppe; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui all'art. 636 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Con liere estensore Il Piesiden