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Ordinanza — n. 43740/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming necessity defense for illegal squatting due to lack of imminent grave danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43740/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Bunjaku Xhevrije inadmissible, rejecting his claim that illegal occupation of a property was justified by necessity. The appellant argued for a necessity defense under Article 54 of the Penal Code, but the lower court correctly applied the principle that such a defense requires an imminent threat of grave harm to a person, not merely permanent economic difficulty. Consequently, the court upheld the conviction for the more serious crime under Article 633 and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 633 cod. pen.: The defense of necessity requires an imminent danger of grave harm to a person; permanent economic hardship without such imminent threat does not legitimize illegal occupation of housing.

Parole chiave

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necessity defense illegal occupation imminent danger grave harm economic hardship Article 54 penal code Article 633 penal code spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso di Bunjaku Xhevrije; Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.
Art. 633 cod. pen.
Considerato che l'ulteriore doglianza, con cui si deduce violazione di legge nella determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito correttamente individuato il delitto ex art. 633 cod.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso di Bunjaku Xhevrije; Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 633 cod. pen
Considerato che l'ulteriore doglianza, con cui si deduce violazione di legge nella determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito correttamente individuato il delitto ex art. 633 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUNJAKU XHEVRIJE nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bunjaku Xhevrije; Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale con motivazione esente da illogicità (pagina 4); i giudici di merito hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (vedi in proposito Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01;

Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 - 01). Considerato che l'ulteriore doglianza, con cui si deduce violazione di legge nella determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito correttamente individuato il delitto ex art. 633 cod. pen. quale reato più grave e determinato la sanzione sulla base della nuova cornice edittale, in considerazione della permanenza della condotta illecita quantomeno fino al novembre 2021 (si veda pagina 3 della sentenza) e quindi successivamente alla modifica legislativa del 2018;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Cons/