Cassation court dismisses appeal claiming excessive penalty and lack of mitigating circumstances due to inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Sara Caniglia's appeal against the Florence Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued the penalty was excessive and generic mitigating circumstances were ignored, but these grounds are not permitted in a legality review. The court ruled that the lower court's sentence was within the statutory minimum and adequately motivated, requiring no further detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the excessiveness of a penalty or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in legality proceedings unless the sentence significantly deviates from the statutory minimum or the reasoning is logically flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANIGLIA SARA nato a LECCE il 20/12/1991 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Caniglia Sara; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si lamenta l'eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. I giudici di merito hanno individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Il Collegio ribadisce, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio cli adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). Osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pagina 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle