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Ordinanza — n. 43738/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43738/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43738/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRITI VLADIMIR nato a PIOMBINO il 23/11/1981 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Torriti Vladimir; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e ne invoca la derubricazione in quello di furto, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 43738/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen.;

Parole chiave

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ricettazione ripetizione dell'indebito riscossione di prestazione ricompensa ricorso per inadempienza restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) e 62 n.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRITI VLADIMIR nato a PIOMBINO il 23/11/1981 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Torriti Vladimir; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e ne invoca la derubricazione in quello di furto, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) e 62 n. 4 cod. pen., risulta aspecifico, in quanto la corte di appello a pagina 10 ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione di entrambe le attenuanti (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza Leonardo, Rv. 283340); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pagina 10) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am